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Assegno temporaneo per i figli minori: le indicazioni dell’INPS

lentepubblica.it • 24 Giugno 2021

assegno-temporaneo-minori-inpsAssegno temporaneo per i figli minori: le indicazioni dell’INPS sull’attuazione della misura.


In attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della legge 1° aprile 2021, n. 46, si introduce per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, la misura denominata “Assegno temporaneo per i figli minori”.

La misura ha l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità, considerata la fase straordinaria di necessità e urgenza.

Assegno temporaneo per i figli minori: il messaggio dell’INPS

Il messaggio 22 giugno 2021, n. 2371 fornisce pertanto informazioni sui requisiti previsti per il diritto all’Assegno temporaneo.

Si tratta in pratica di un assegno erogato dall’INPS ai nuclei familiari:

  • che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)
  • e in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

Il messaggio fornisce, inoltre, indicazioni sulla misura dell’Assegno, determinata sulla base di un’apposita tabella che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore, e sulla compatibilità dello stesso Assegno con altre misure di sostegno al reddito.

Requisiti

  1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  2. risultare soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  3. avere residenza e domicilio in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  4. essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  5. infine essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021.

Misura dell’Assegno temporaneo

L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:

  • una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
  • una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

Scandenza domanda

La domanda di Assegno temporaneo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2021, attraverso il portale dell’INPS, il Contact Center integrato o mediante gli istituti di patronato.

La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Dal prossimo 1° luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

Il testo del messaggio

A questo link potete consultare il testo completo del Messaggio INPS.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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