Assegno temporaneo per i figli minori: le indicazioni dell’INPS sull’attuazione della misura.
In attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della legge 1° aprile 2021, n. 46, si introduce per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, la misura denominata “Assegno temporaneo per i figli minori”.
La misura ha l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità, considerata la fase straordinaria di necessità e urgenza.
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Il messaggio 22 giugno 2021, n. 2371 fornisce pertanto informazioni sui requisiti previsti per il diritto all’Assegno temporaneo.
Si tratta in pratica di un assegno erogato dall’INPS ai nuclei familiari:
Il messaggio fornisce, inoltre, indicazioni sulla misura dell’Assegno, determinata sulla base di un’apposita tabella che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore, e sulla compatibilità dello stesso Assegno con altre misure di sostegno al reddito.
L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:
La domanda di Assegno temporaneo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2021, attraverso il portale dell’INPS, il Contact Center integrato o mediante gli istituti di patronato.
La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:
Dal prossimo 1° luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
A questo link potete consultare il testo completo del Messaggio INPS.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it